Aggiornamenti sull’obbligo di comunicazione per coloro che si avvalgono di lavoro autonomo occasionale

Aggiornamenti sull’obbligo di comunicazione per coloro che si avvalgono di lavoro autonomo occasionale

Ad ulteriore integrazione il Ministero ha pubblicato delle FAQ in cui viene meglio specificato l’obligo di comunicazione:

1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale

Di seguito riportiamo l’articolo del 29 dicembre 2021 , indichiamo la nota esplicativa del Ministero del Lavoro  per la comunicazione preventiva dei lavoratori occasionali.

Al momento, così come indicato nella nota del ML, la comunicazione preventiva per chi incarica lavoratori occasionali con prestazione occasionali dovrà essere inoltrata ad indirizzi di posta elettronica ordinaria riportando:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Per ora la comunicazione deve essere assolta in questa modalità , successivamente con caricamento in apposita piattaforma telematica.

La nota specifica che il nuovo obbligo di comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori: sembrerebbe quindi che la disposizione interessi solamente gli enti non profit che svolgono attività commerciale e non quelli dotati di solo codice fiscale (che non svolgono quindi alcun tipo di attività commerciale).

Vista però l’incertezza ad oggi esistente, e in attesa di necessarie precisazioni sul tema, sollecitate da più parti, il consiglio per tutti gli enti non profit che abbiano concluso prestazioni di lavoro autonomo occasionale e rientrino nei casi sopra descritti è quello di procedere comunque in via prudenziale all’invio della comunicazione.

Per ulteriori informazioni si ricorda che il Sodalis mette a disposizione un servizio di consulenza del lavoro gratuito. Per richiedere il servizio compilare il form

La competenza per Salerno e provincia la mail a cui inviare le informazioni soprariportate è: ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it

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