Assicurazione dei volontari

Il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello scorso 30 novembre 2021, disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal Codice.
Si tratta di un decreto attuativo di fondamentale importanza, che va a fare chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate, abrogando definitivamente il precedente riferimento rappresentato dal decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992.

L’obbligo assicurativo

Il codice del Terzo settore all’art. 18, c.1 prevede l’obbligo per gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari di assicurarli:
– contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
– per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa.
L’obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole organizzazioni di volontariato (Odv), è quindi oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro.
Quindi ogni ente del Terzo settore che si avvale di volontari deve tenere il registro dei volontari in modo distinto dal libro degli associati (nel quale sono contenuti tutti i soci dell’ente) che possono essere al contempo volontari dello stesso ma possono anche non esserlo.
Nel registro devono essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l’ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale.
Ai fini assicurativi, sarà necessario prevedere la copertura per i volontari non occasionali mentre, qualora ci si avvalga di volontari occasionali per eventi o manifestazioni, sarà necessario comunque prevedere una polizza per questi ultimi.

Le polizze assicurative previste

Il decreto ministeriale prevede che le polizze assicurative stipulate dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono, possano essere “collettive” o “numeriche” e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa.
Le polizze appena menzionate, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi nei confronti di una pluralità di soggetti e, nello specifico, dei volontari “non occasionali” iscritti al registro (sia in fase di stipulazione della polizza che in fase di successivo aggiornamento) e di quelli “occasionali” sulla base della documentazione relativa ad essi.
È precisato infine che per i volontari “non occasionali” le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione.
Per quanto riguarda invece i volontari “occasionali”, l’efficacia delle polizze cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di servizio, il quale deve essere espressamente indicato nella polizza (a tal proposito bisognerà concordare modalità operative con la compagnia assicurativa) 
 

Modalità di tenuta del registro

Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato (timbrato) in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale), che deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:
1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro  
Per quanto riguarda gli eventuali volontari “occasionali”, l’ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.
Il decreto prevede comunque la possibilità di inserire nel registro anche i volontari “occasionali”, in una sezione apposita e separata rispetto a quelli “non occasionali”: in tal caso i dati da indicare sono gli stessi di quelli previsti per i volontari “non occasionali”.
In alternativa alla modalità di tenuta cartacea vi è la possibilità, prevista dal nuovo decreto, di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; vengono richiamate nello specifico anche le modalità previste dall’art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile. Nel dettaglio è possibile, quindi, firmare digitalmente da parte del legale rappresentante il registro elettronico ed apporre la marca temporale che attesti la data del documento che può essere aggiornato nel corso dell’anno solare in occasione dell’inserimento di nuovi volontari o la cancellazione di quest’ultimi.
Per ulteriori approfondimenti  potete consultare il link su Cantieri del Terzo settore o contattarci

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