Slittamento adeguamenti statutari e approvazione di bilancio

Slittamento adeguamenti statutari e approvazione di bilancio

Con il decreto “Cura Italia” vengono prorogati i termini per gli adeguamenti statutari e per l’approvazione dei bilanci ed incentivate le donazioni.

Di seguito un estratto del decreto:

Adeguamento statuti

Per le ODV e APS iscritte nei rispettivi registri regionali e per le ONLUS iscritte all’anagrafe slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo Settore con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Anche le imprese sociali possono adeguare i loro statuti per quanto previsto nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 entro il 31 Ottobre 2020.

Approvazione dei bilanci

Le ODV e APS iscritte nei rispettivi registri regionali e le ONLUS iscritte all’anagrafe, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (entro il 31 Luglio 2020), possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Presentazione del modello EAS

Gli enti associativi obbligati a presentare il modello EAS entro il 31 marzo possono presentarlo entro il 30 Giugno 2020 senza incorrere in alcuna sanzione.

Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per persone fisiche e per enti non commerciali che donano in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

– NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 14 del 9 marzo 2020
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”

Fino al 31 Luglio 2020 non viene applicato quanto previsto dall’art.17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, che vieta a una stessa persona di svolgere attività di volontariato e di intrattenere anche rapporti di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) con lo stesso ETS.

Hai bisogno di una consulenza amministrativa e fiscale, richiedi l’attivazione gratuita del servizio.