5 per mille – annualità 2021

A partire dall’8 Marzo 2021 è aperta la procedura di iscrizione telematica al 5 per mille 2021. Sono tenuti alla presentazione dell’istanza solo gli enti del volontariato che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Negli enti del volontariato sono comprese:

  • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del Dec. Leg. N. 460/97.
  • Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e Consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
  • Organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 iscritte nei Registri regionali.
  • Organizzazioni non governative di cui all’articolo 32, comma 7, legge n.125 del 2014;
  • Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese di cui all’articolo 10, comma 9, del D.lgs. n. 460 del 1997;
  • Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui all’art. 7 della Legge n. 383/2000.
  • Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 10 comma 9 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
  • Associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 460 del 1997
  • Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 460 del 1997

Anche quest’anno Sodalis CSVS ha organizzato un servizio gratuito per l’iscrizione telematica al 5 per mille.

 Per chi non volesse usufruire del servizio di Sodalis può consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it nell’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate” troverà le modalità di accesso.

Le ODV e le APS che intendono usufruirne dovranno inviare il modulo allegato, compilato in tutte le sue parti e la copia del documento di identità del legale rappresentante entro e non oltre il 6 Aprile 2021.

 

Chi è tenuto a trasmettere la domanda per via telematica

Gli enti del volontariato che intendono accedere per la prima volta al beneficio del cinque per mille sono tenuti a trasmettere la domanda telematica entro e non oltre il 12 Aprile 2021.

 

Chi non è tenuto a trasmettere la domanda per via telematica

Gli enti del volontariato che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti (ossia quelli che hanno avuto accesso al beneficio del cinque per mille nell’annualità precedente) non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione.

L’elenco permanente è consultabile al seguente link

 

 Per gli Enti già iscritti nell’elenco permanente del 2021

 Per gli enti che a partire dal 1 Luglio 2020 hanno cambiato il Legale Rappresentante, esiste l’obbligo di inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, pena di decadenza dell’ente dal beneficio, entro il 30 Aprile 2021.

N.B. – Si consiglia di controllare la presenza della propria organizzazione nell’elenco permanente e di verificare la correttezza dei dati 

 

Chiarimenti sulla rendicontazione del cinque per mille da parte dei beneficiari del contributo

 L’art. 16 del DPCM del 23.07.2020 obbliga i soggetti beneficiari a redigere un apposito rendiconto entro un anno dalla ricezione delle somme, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Essi devono utilizzare il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

  1. a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché l’indicazione del rappresentante legale;
  2. b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;
  3. c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  4. d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  5. e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo uguale o superiore a 20.000 euro hanno l’obbligo di trasmettere i rendiconti e le relative relazioni entro trenta giorni dalla data ultima prevista.

Quelli che hanno ricevuto contributi per un importo inferiore a 20.000 euro non devono ottemperare a questo obbligo, salva espressa richiesta dell’amministrazione, ma dovranno comunque conservare i rendiconti e le relazioni per 10 anni.

Inoltre i beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine dalla data ultima prevista per la compilazione dei rendiconti e delle relazioni, gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito.

Per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2018 e 2019 è possibile accantonare le risorse del cinque per mille per altri 12 mesi. In tal caso sarà necessario inserire le risorse accantonate, all’interno del modello di rendicontazione che si trova al link nella voce “Accantonamento” utilizzando la dicitura  “Accantonamento emergenza Covid-19”.

Una volta impiegate le somme accantonate gli enti sono chiamati ad inviare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 24 mesi dalla data di ricezione delle somme, il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.

Per maggiori info puoi consultare il seguente link

 

Tabelle riassuntiva delle scadenze per gli enti del volontariato

 

Descrizione

Termine

Termine presentazione domanda d’iscrizione 12 aprile 2021
Pubblicazione elenco provvisorio Entro il 20 aprile 2021
Richiesta correzione domande Entro il 30 aprile 2021
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva (solo per gli enti già iscritti nell’elenco permanente che hanno cambiato il legale Rappresentante dal 1 Luglio 2020)
Pubblicazione elenco degli iscritti definitivo Entro il 10 maggio 2021

 

Allegati

Modello per la richiesta di supporto di Sodalis da inviare entro il 6 aprile  all’indirizzo PEC: csvsalerno@pec.it