Modello Eas 2021 al non profit, istruzioni per l’uso

Riproniamo questo articolo di Daniele Erler sugli adempimenti in merito al modello EAS.

C’è tempo fino al 31 marzo per fare l’invio all’Agenzia delle entrate. L’obbligo riguarda solo alcune tipologie di enti associativi che dovranno comunicare eventuali modifiche intervenute nel corso del 2020

di Daniele Erler*

Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del Modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2021 all’Agenzia delle entrate. Ma cos’è il Modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.

 

Che cos’è il Modello EAS e la sua importanza a fini fiscali
Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).

Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’Eas non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione. Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.

 

Gli enti esonerati dall’invio
Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25 maggio 1995;
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.

 

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello
Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:

  • le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri regionali e provinciali;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del Coni, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o provinciali, che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995;
  • le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).

 

Gli enti obbligati alla compilazione totale
Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentare il modello Eas).

 

L’obbligo di ripresentare il modello Eas
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 31 marzo gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2020, inviando un nuovo modello Eas.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

 

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2020 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 31 marzo 2021 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva.

 

Le modalità di invio
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Qualora non venisse rispettato il termine del 31 marzo è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2021, e pagando la sanzione di 250 euro.

 

Modello Eas e riforma del Terzo settore
Il decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello Eas: l’art. 94, c. 4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.

Tale disposizione non sembra però ad oggi già applicabile: vista l’assoluta rilevanza del modello Eas a fini fiscali, appare infatti ragionevole ritenere che l’esonero disposto dal codice del Terzo settore possa scattare solo nel momento di operatività del nuovo regime fiscale previsto per gli Ets.

Da ciò discende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore in base all’art. 101, c.3 del codice del Terzo settore, sono comunque soggette all’invio del modello Eas nei casi evidenziati in precedenza.

Per quanto riguarda gli altri 2 enti già oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono come visto esonerate in modo assoluto dall’invio dell’Eas, le secondo sono invece obbligate alla compilazione parziale (e al conseguente invio) solo qualora svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al dm 25 maggio 1995.

Dato che il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) è in dirittura di arrivo, sarebbe importante che le autorità competenti si pronunciassero sull’obbligo di invio del Modello Eas per gli enti del Terzo settore, chiarendo finalmente se l’esonero per essi scatti solo a partire dall’entrata in vigore del nuovo regime fiscale oppure fin dal momento di operatività del Runts.