Obbligo di deposito del Bilancio AL RUNTS

Riportiamo una sintesi dell’articolo di Daniele Erler per cantieri del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con la nota n. 5941 del 5 Aprile 2022, ha chiarito alcune importanti questioni relative all’obbligo di presentazione del bilancio al RUNTS specificando modalità e tempistica, sia per quanto riguarda riguardo le organizzazioni che si iscrivono direttamente al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore), che per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale), iscritte nei rispettivi registri regionali, che sono coinvolte nel processo di trasmigrazione nel RUNTS.

Le modalità di presentazione e le relative scadenze sono riportate nella seguente tabella e dipendono dalla data di costituzione e dalla data di iscrizione al RUNTS delle singole organizzazioni:

ORGANIZZAZIONI CHE DEVONO ASSOLVERE L’OBBLIGO MODALITA’ DI REDAZIONE DEL BILANCIO DEPOSITO DEL BILANCIO AL RUNTS
ODV E APS, ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI REGIONALI, COINVOLTE NEL PROCESSO DI TRASMIGRAZIONE (CHE SI CONCLUDERA’ ENTRO IL 21 AGOSTO 2022) HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE i modelli previsti nel D.M. 39/2020 per la redazione del bilancio 2021. HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2021 entro 90 giorni dall’avvenuta iscrizione nel RUNTS
ENTI COSTITUITI PRIMA
DEL 2022 E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2022
HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE i modelli previsti nel D.M. 39/2020 per la redazione del bilancio 2022. HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2022 entro il 30.06.2023.
ENTI COSTITUITI PRIMA
DEL 2022 E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS dal 1° OTTOBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022
NON HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE i modelli previsti nel D.M. 39/2020 per la redazione del bilancio 2022. HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2022 entro il 30.06.2023.
ENTI COSTITUITI NELL’ANNO
2022 E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS PRIMA DEL 30 SETTEMBRE 2022
HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE i modelli previsti nel D.M. 39/2020 per la redazione del bilancio 2022. HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2022 entro il 30.06.2023.
ENTI COSTITUITI DAL 1° OTTOBRE 2022 FINO AL 31 DICEMBRE 2022 E CHE SI ISCRIVONO AL RUNTS ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE i modelli previsti nel D.M. 39/2020 per la redazione del bilancio 2022.

HANNO PERO’ DIRITTO alla deroga che prevede di poter chiudere il bilancio alla fine dell’anno 2023 comprendente anche l’ultimo trimestre dell’anno 2022.

Se non utilizzano la deroga HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2022 entro il 30.06.2023.

Se utilizzano la deroga

HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2023, comprendente anche l’ultimo trimestre dell’anno 2022, entro il 30.06.2024.

ORGANIZZAZIONI ISCRITTE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS (ONLUS di opzione)

N.B. Tali organizzazioni possono chiedere l’iscrizione al RUNTS entro il 31 Marzo dell’anno successivo all’autorizzazione della Commissione UE

HANNO L’OBBLIGO DI UTILIZZARE i modelli previsti nel D.M. 39/2020 per la redazione del bilancio 2021 indipendentemente dalla data di iscrizione al RUNTS Se iscritte nel 2022

HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2021 entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel RUNTS, se non è stato presentato in fase di iscrizione.

Se iscritte nel 2023

HANNO L’OBBLIGO DI DEPOSITARE AL RUNTS il bilancio relativo all’anno 2022 entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel RUNTS, se non è stato presentato in fase di iscrizione.

Le stesse indicazioni valgono per le organizzazioni che devono presentare il bilancio sociale 2021 perché sono obbligate dalla normativa che prevede la sua redazione quando si hanno avuto entrate superiori al milione di euro nell’esercizio precedente.

Inoltre, la nota ministeriale estende, in via interpretativa, la possibilità anche per gli ETS che redigono il rendiconto per cassa di non presentare il bilancio comparativo 2020.

Si precisa, infine, che per quanto riguarda l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2021, occorre rispettare la tempistica prevista nello statuto, indipendentemente dalla possibilità di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, anche qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltà, che è stata prorogata fino al 31 Luglio 2022.

Si riporta integralmente il testo dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sue modifiche e/o integrazioni:

ARTICOLO 13 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

  1. Gli Enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal   rendiconto ((gestionale)), con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e ((gestionale)) dell’ente e le modalita’ di perseguimento delle finalità statutarie.
  2. Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro puo’ essere redatto nella forma del rendiconto ((…)) per cassa.
  3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
  4. Gli Enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del Codice Civile.
  5. Gli Enti del Terzo Settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,2435-bis o 2435-ter del Codice Civile.
  6. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale ((delle attività)) di cui all’articolo 6 ((a seconda dei casi,)) ((…)) nella relazione di missione ((o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.)).
  7. Gli enti del Terzo Settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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