Guida all’uso del Green Pass

Dall’estensione dell’obbligo vaccinale al green pass rafforzato

Il Governo è intervenuto in materia di estensione dell’obbligo vaccinale, istituzione dell’obbligo del green pass rafforzato e rinforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione, al fine di contenere l’epidemia da Covid-19 e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Le novità sono contenute nel decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (pubblicato sulla GU 26 novembre 2021, n. 282).

È poi introdotto il green pass rafforzato che viene rilasciato unicamente alle persone vaccinate o guarite.

Di seguito le FAQ del Ministero.

Tale certificazione è necessaria – in zona bianca a decorrere dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, in zona gialla già dal 29 novembre senza alcuna scadenza temporale – per accedere a diverse attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni: spettacoli, eventi e competizioni sportive, ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati), musei e luoghi della cultura, fiere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale bingo, sale gioco feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Di seguito pubblichiamo una guida realizzata da Centieri del Terzo settore di Chiara Meoli sull’uso del Green Pass.  A questo link trovate il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale.

Si sottolinea che il decreto all’art 2.2 riporta. “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”

A seguire l’articolo di Cantieri del Terzo settore con infografiche allegate.

La normativa relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripresa di tutte le attività in sicurezza è in continua evoluzione. Per orientarsi correttamente, ecco una serie di infografiche che riportano in sintesi le indicazioni normative sulle modalità di svolgimento di alcune attività di interesse anche per il Terzo settore e il non profit nelle zone bianca e gialla, complete dell’eventuale obbligo di certificazione verde Covid-19 (“green pass”) per potervi accedere.

A quest’ultimo proposito, è utile ricordare che per svolgere alcune attività di interesse per il Terzo settore e il non profit non risulterebbe necessaria la certificazione verde, in quanto non rientranti nello specifico fra quelle per le quali il “green pass” è ad oggi obbligatorio. Tuttavia, anche in considerazione della grave situazione epidemiologica, è auspicabile che i soggetti titolari di dette attività prevedano comunque il possesso e l’esibizione del green pass da parte degli interessati a fruire dei relativi servizi.

La normativa prevede, inoltre, il green pass sempre obbligatorio per chiunque svolga la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro pubblici o privati.

Il quadro offerto è essenzialmente di tipo nazionale, e si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione in primis alle linee guida e ai protocolli emanati dagli enti competenti per il settore di riferimento, oltre che ad eventuali ulteriori provvedimenti normativi emanati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento in relazione alle attività oggetto di questo lavoro.

Chi sono i soggetti obbligati alla vaccinazione?

Tra le categorie sottoposte a obbligo vaccinale ci sono i soggetti che svolgono professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, infatti, dal 1 aprile 2021 e fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, per i soggetti appena menzionati è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, inoltre, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine.

In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari.

La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente (art. 4 dl 44/2021).

Per quanto riguarda i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie ed hospice, dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale si applica a tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture (art. 4-bis dl 44/2021).

App e sistemi di verifica

Oltre all’app di controllo manuale “VerificaC19”, sono rese disponibili dal Governo, per i datori di lavoro pubblici e privati, specifiche funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

In generale, tali verifiche possono avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la piattaforma nazionale-Dgc;

  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il portale istituzionale Inps e la piattaforma nazionale-Dgc;

  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la piattaforma nazionale-Dgc.

In attesa dell’attivazione della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone).

Controlli non oltre 48 ore prima

Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica del green pass possono richiederlo ai lavoratori con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore.

È vietato conservare il QR code

Per i controlli effettuati con l’app, è vietato conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle per il controllo per l’accesso al lavoro «le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli» stessi.

Ecco le infografiche:

CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI E DEI CIRCOLI DEL TERZO SETTORE
(artt. 8-bis e 9-bis dl n. 52/2021)
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SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
(art. 5, commi 1 e 3 e art. 9-bis dl n. 52/2021 e art. 4, comma 3 dl n. 111/2021)
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APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
(artt. 5-bis e 9-bis dl n. 52/2021)
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ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE
(art. 1 dl n. 111/2021 e artt. 9-ter e 9-ter.1 dl n. 52/2021)
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PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
(art. 3-bis dl n. 52/2021)
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FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI
(artt. 7 e 9-bis dl n. 52/2021)
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PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA E CENTRI BENESSERE
(artt. 6 e 9-bis dl n. 52/2021)
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PARTECIPAZIONE A EVENTI SPORTIVI
(art. 5, commi 2 e 3 dl n. 52/2021 e art. 4, comma 2 dl n. 111/2021)
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ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI
(art. 13, c. 3 del Dpcm 2 marzo 2021)
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ACCESSO DEGLI ACCOMPAGNATORI ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
(art. 2-bis dl 52/2021)
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USCITE TEMPORANEE DEGLI OSPITI DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI
(art. 2-quater dl n. 52/2021)
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CENTRI TERMALI E DEI PARCHI DIEVRTIMENTO
(artt. 8 e 9-bis dl n. 52/2021)
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SERVIZI DI RISTORAZIONE
(artt. 4 e 9-bis dl n. 52/2021)
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