Guida all’uso del Green Pass
Dall’estensione dell’obbligo vaccinale al green pass rafforzato
Il Governo è intervenuto in materia di estensione dell’obbligo vaccinale, istituzione dell’obbligo del green pass rafforzato e rinforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione, al fine di contenere l’epidemia da Covid-19 e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Le novità sono contenute nel decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (pubblicato sulla GU 26 novembre 2021, n. 282).
È poi introdotto il green pass rafforzato che viene rilasciato unicamente alle persone vaccinate o guarite.
Di seguito le FAQ del Ministero.
Tale certificazione è necessaria – in zona bianca a decorrere dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, in zona gialla già dal 29 novembre senza alcuna scadenza temporale – per accedere a diverse attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni: spettacoli, eventi e competizioni sportive, ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati), musei e luoghi della cultura, fiere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso, sale bingo, sale gioco feste e discoteche, cerimonie pubbliche.
Di seguito pubblichiamo una guida realizzata da Centieri del Terzo settore di Chiara Meoli sull’uso del Green Pass. A questo link trovate il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale.
Si sottolinea che il decreto all’art 2.2 riporta. “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”
A quest’ultimo proposito, è utile ricordare che per svolgere alcune attività di interesse per il Terzo settore e il non profit non risulterebbe necessaria la certificazione verde, in quanto non rientranti nello specifico fra quelle per le quali il “green pass” è ad oggi obbligatorio. Tuttavia, anche in considerazione della grave situazione epidemiologica, è auspicabile che i soggetti titolari di dette attività prevedano comunque il possesso e l’esibizione del green pass da parte degli interessati a fruire dei relativi servizi.
La normativa prevede, inoltre, il green pass sempre obbligatorio per chiunque svolga la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro pubblici o privati.
Il quadro offerto è essenzialmente di tipo nazionale, e si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione in primis alle linee guida e ai protocolli emanati dagli enti competenti per il settore di riferimento, oltre che ad eventuali ulteriori provvedimenti normativi emanati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento in relazione alle attività oggetto di questo lavoro.
Chi sono i soggetti obbligati alla vaccinazione?
Tra le categorie sottoposte a obbligo vaccinale ci sono i soggetti che svolgono professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, infatti, dal 1 aprile 2021 e fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, per i soggetti appena menzionati è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, inoltre, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine.
In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari.
La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente (art. 4 dl 44/2021).
Per quanto riguarda i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie ed hospice, dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale si applica a tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture (art. 4-bis dl 44/2021).
App e sistemi di verifica
Oltre all’app di controllo manuale “VerificaC19”, sono rese disponibili dal Governo, per i datori di lavoro pubblici e privati, specifiche funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
In generale, tali verifiche possono avvenire attraverso:
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l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
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per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la piattaforma nazionale-Dgc;
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per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il portale istituzionale Inps e la piattaforma nazionale-Dgc;
-
per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la piattaforma nazionale-Dgc.
In attesa dell’attivazione della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde (vaccinazione, avvenuta guarigione o effettuazione del tampone).
Controlli non oltre 48 ore prima
Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica del green pass possono richiederlo ai lavoratori con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore.
È vietato conservare il QR code
Per i controlli effettuati con l’app, è vietato conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle per il controllo per l’accesso al lavoro «le informazioni rilevate dalla lettura dei QR code e le informazioni fornite in esito ai controlli» stessi.
Ecco le infografiche:
CENTRI CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI E DEI CIRCOLI DEL TERZO SETTORE
(artt. 8-bis e 9-bis dl n. 52/2021)
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SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO
(art. 5, commi 1 e 3 e art. 9-bis dl n. 52/2021 e art. 4, comma 3 dl n. 111/2021)
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APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI E DEGLI ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
(artt. 5-bis e 9-bis dl n. 52/2021)
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ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE
(art. 1 dl n. 111/2021 e artt. 9-ter e 9-ter.1 dl n. 52/2021)
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PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
(art. 3-bis dl n. 52/2021)
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FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI
(artt. 7 e 9-bis dl n. 52/2021)
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PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA E CENTRI BENESSERE
(artt. 6 e 9-bis dl n. 52/2021)
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PARTECIPAZIONE A EVENTI SPORTIVI
(art. 5, commi 2 e 3 dl n. 52/2021 e art. 4, comma 2 dl n. 111/2021)
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ASSEMBLEE DELLE ASSOCIAZIONI
(art. 13, c. 3 del Dpcm 2 marzo 2021)
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ACCESSO DEGLI ACCOMPAGNATORI ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
(art. 2-bis dl 52/2021)
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USCITE TEMPORANEE DEGLI OSPITI DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI
(art. 2-quater dl n. 52/2021)
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CENTRI TERMALI E DEI PARCHI DIEVRTIMENTO
(artt. 8 e 9-bis dl n. 52/2021)
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SERVIZI DI RISTORAZIONE
(artt. 4 e 9-bis dl n. 52/2021)
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