Obbligo di comunicazione per i committenti che si avvalgono di lavoro autonomo occasionale
Si informa che con la legge di conversione del Decreto del 21/10/2021 n.146, è stato introdotto a decorrere dal 21.12.2021, l’ obbligo di comunicazione per i committenti che si avvalgono di lavoro autonomo occasionale, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di informare della durata la direzione territoriale del Lavoro competente per territorio.
La comunicazione dovrà avvenire seguendo le modalità operative dettate dall’articolo 15 c. 3 del D.Lgs 81/2015 -( in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni si utilizzano le stesse modalità per la comunicazione del lavoro intermittente ,cosi come pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/12/2021) :
- Servizio informatico sul portale ClicLavoro (“gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente”);
- Email all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
- “App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet.
In caso di mancata o tardiva comunicazione è prevista una sanzione per il committente da 500,00 € a 2.500,00 €per ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il testo completo al seguente link
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