FAQ – COVID-19

Informazioni Utili

Italia al tempo del Covid19

Quali sono le novità del Decreto riaperture del 21 aprile?

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Il 21 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia Covid, il cosiddetto DECRETO RIAPERTURE.

Dal 26 aprile 2021 la Regione Veneto diventa zona GIALLA, come disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021.

 

NUOVE MISURE PREVISTE DAL DECRETO

Proroga dello stato di emergenza
Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza, già deliberato il 31 gennaio 2020.


Certificazione verde (GREEN PASS)

Il nuovo decreto introduce, per la prima volta e su tutto il territorio nazionale, la certificazione verde Covid-19, o green pass che attesti lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dall’infezione o, in alternativa, l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo effettuato fino a 48 ore prima.

Le certificazioni di vaccinazione e di avvenuta guarigione avranno una validità di 6 mesi. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto possono richiedere la certificazione verde Covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Spostamenti
Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche; chi è munito di pass (certificazione verde) può spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni.

Dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in un’abitazione privata diversa dalla propria in 4 persone al posto di 2, con minori di 18 anni anziché 14.

Scuola
Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%.

Università
Nelle zone gialle e arancioni dal 26 aprile al 31 luglio le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Ristorazione
Dal 26 aprile i ristoranti aperti a pranzo e a cena, purché all’aperto.

Spettacoli
Dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto, live club. I posti a sedere sono preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

 

Musei
Dal 26 aprile è assicurata l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura con modalità di fruizione contingentata o tale da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il sabato e nei giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

 

Manifestazioni sportive
Dal 1° giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico.

La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso. Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori.

Piscine, palestre e sport d’acqua
Dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto.
Dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto.
Dal 1° giugno riaprono le palestre.

Fiere e congressi
Dal 15 giugno riaprono le fiere.

Dal 1° luglio via libera a convegni e congressi.

Centri termali, parchi tematici e di divertimento
Dal 1°luglio sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento.

 

!! ATTENZIONE

Il decreto specifica chiaramente che, per tutto quanto non previsto, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021.

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Un volontario può essere assunto durante l'emergenza sanitaria?

aSi pubblica un approfondimento di CSVnet e Studio Degani
Dalle ragioni di urgenze e di emergenza è scaturita una novità molto significativa in tema di volontariato, la cui portata induce ad una riflessione profonda sul senso del volontariato (per un approfondimento in tale prospettiva si rimanda a Luca Gori “Coronavirus e Volontariato. Una riflessione da aprire” su Vita non profit).
Il governo con l’adozione del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 ha espressamente previsto che “per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
La norma richiamata è la previsione del Codice del Terzo settore per cui “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.
Si tratta di uno dei principi cardine del volontariato, già implicitamente affermato dalla legge quadro del ’91 (legge 266/1991 ora abrogata dal Codice del Terzo settore D. Lgs. 117/2017) per cui il volontario opera in modo “personale, spontaneo e gratuito” in una finalizzazione solidaristica della propria attività, ed ulteriormente rafforzato dalla Riforma del Terzo settore proprio con l’art. 17 del Codice del Terzo settore.
Inoltre il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota direttoriale n. 2088 del 27 febbraio 2020, recentemente è intervenuto proprio sull’art. 17, comma 5, confermando come tale disposizione faccia riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e riguardi la figura del volontario in generale, escludendo distinzioni fra il “volontario stabile” e il “volontario occasionale”. Ciò è motivato dalla necessità di valorizzare la libera scelta del volontario nonché di assicurare la necessaria tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche dell’azione volontaria.
La disapplicazione disposta dal decreto-legge determina un duplice effetto:
a) consente che soggetti qualificati dalla legge come volontari, possano intrattenere anche rapporti di lavoro di qualsiasi tipo con l’ente nel quale svolgono la propria attività (ad es., un medico volontario in una associazione di volontariato che viene contrattualizzato);
b) consente che un lavoratore possa anche svolgere attività di volontariato, in qualità di volontario, nell’ente nel quale lavora (ad es., il medico dipendente che svolge anche attività di volontariato nella propria associazione).
È opportuno evidenziare come la deroga all’art. 17, comma 5 del Codice non apra in alcun modo alla possibilità che un volontario, in quanto tale, possa essere retribuito.
Gli enti devono pertanto procedere a contrattualizzare i propri volontari, così da poter erogare loro una retribuzione per la relativa parte di lavoro svolto. In tal senso è di tutta evidenza la ratio della norma di attribuire agli Enti la facoltà di sopperire a eventuali carenze di personale istituendo rapporti lavorativi con eventuali volontari, che presentano idoneità e capacità all’attività a cui sono preposti.
La norma disapplicata, ad oggi, è senz’altro recepibile da enti con qualifica di OdV e APS, ma di fatto è applicabile alla generalità degli enti ed in ogni ambito di attività di interesse generale. Il periodo emergenziale per il quale è ammessa questa deroga copre l’arco di sei mesi, ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ossia fino alla data del 31 luglio 2020; durata dell’emergenza che potrà essere prorogata.
Altra disciplina giuridica è quella applicabile ai volontari inseriti nel sistema della protezione civile ai sensi del Codice della protezione civile di cui al D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 (per i volontari della protezione civile si veda oltre).

Quali attività di volontariato si possono esercitare durante l'emergenza sanitaria?

aSi pubblica un approfondimento di CSVnet e Studio Degani
Rispetto al quadro sopra delineato, è opportuno subito chiarire che le attività di volontariato non sono, in linea generale, tra le attività sospese o per le quali siano previste chiusure dai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020. Per comprendere se le attività di volontariato siano tra quelle sospese è necessario valutare l’oggetto.
Certamente per alcuni ambiti di volontariato di carattere sportivo, culturale e ricreativo vale il divieto di cui all’art. 1 lett g) DPCM 9.03.20, per cui “sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”.
Il governo ha ulteriormente chiarito, tramite le FAQ al “Decreto #IoRestoaCasa” che la sospensione concerne “soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali”.
Ad oggi in questa emergenza, fatta salva una eventuale normativa specifica sul volontariato come richiesta da più fronti, appare necessario che l’Ente e/o il volontario valutino il tipo di attività che il volontario svolge, singolarmente o all’interno della propria organizzazione, alla luce del divieto generale di spostamento, per cui è ammessa deroga nei limiti dello stato di necessità.
Sempre la Circolare Min. Interno del 12.03.20 circoscrive lo stato di necessità affermando che “Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”.
Nel quadro normativo dello stato emergenziale e fatte le opportune valutazioni in termini di proporzionalità e ragionevolezza, è dunque legittima l’azione del volontario che, proprio in ragione della dimensione solidaristica, opera a favore di situazioni di particolare bisogno, per soddisfare esigenze primarie non rinviabili; è dunque possibile ammettere, a titolo esemplificativo, l’esercizio dell’azione del volontario che opera nel campo del trasporto sociale (es. dell’anziano solo per una visita medica indifferibile); la distribuzione di generei alimentari (es. mense per i senza fissa dimora) o di farmaci, ossia quelle azioni volontarie riferite a soggetti con un effettivo e immediato bisogno (necessità) non in altro modo autonomo soddisfabili (esigenze primarie non rinviabili).
L’esercizio di questa attività dovrà essere svolto sulla base di un effettivo stato di necessità, che deve comunque essere provato, anche mediante autodichiarazione (che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali); con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro; laddove possibile, non prescindendo dalle accortezze igienico sanitarie sopra illustrate.
Nel modello di autodichiarazione sarà necessario indicare tra le motivazioni dello spostamento lo stato di necessità (barrando l’apposita casella) e più oltre, dove è richiesta l’esplicitazione della motivazione indicata, descrivere l’attività svolta (ad es. consegna di generi alimentari al domicilio di anziano solo e impossibilitato).
Potrebbe altresì rivelarsi utile (ma non indispensabile) il possesso da parte del volontario di una attestazione dell’organizzazione di appartenenza che dia certezza della sua qualifica di volontario.

Quali sono le attività di volontariato sospese durante l'emergenza?

aSi pubblica un approfondimento di CSVnet e Studio Degani
In questi giorni molto delicati, ha creato qualche dubbio interpretativo la sospensione disposta dal DPCM 11.03.20 delle “attività inerenti i servizi alla persona”.
Per quanto riguarda quei soggetti, enti senza scopo di lucro (ad es. associazioni) che operano nel campo assistenziale, si conferma che i servizi alla persona intesi nell’ambito di forme di assistenza sociale da essi erogati, non rientrano tra quelli sospesi dal citato DPCM (vd. art. 1 n. 3).
Infatti la previsione sospensiva del DPCM riguarda le attività inerenti i servizi alla persona riconducibili a quelle attività da considerarsi legate alla persona fisica intesa nella sua corporeità, nella gestione del suo corpo, nella sua dimensione estetica, tanto che a titolo esemplificativo lo stesso provvedimento cita parrucchieri, barbieri ed estetisti. E, sempre in questa accezione, il provvedimento non sospende le attività di: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali, le altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.
Tra le attività sospese non sono ricomprese invece le attività più propriamente definite di “assistenza sociale”, che normativamente sono definite quali attività socioassistenziali o sociosanitarie e che hanno come destinatari soggetti ben identificati, collettivi o specifici, portatori di bisogni e collocabili all’interno di un contesto di welfare assistenziale.
In particolare, per meglio chiarire il concetto di attività (si ribadisce da intendersi non sospese) di tipo assistenziale è opportuno fare riferimento all’assistenza sociale previste dall’art. 38 della Costituzione ed alla definizione di servizi sociali di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 112/1998 che li definisce come: “… tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.
L’insieme delle attività riconducibili a questa definizione di servizio sociale, anche se sovente denominate “servizi alla persona” in un contesto di carattere sociologico, non rientra tra le attività sospese dal DPCM in esame.

Quali attività possono effettuare i volontari di protezione civile?

aSi pubblica un approfondimento di CSVnet e Studio Degani
In un contesto di emergenza delicatissimo da gestire sul territorio, è stata coinvolta primariamente la protezione civile. Senza entrare nel merito di organizzazione e articolazione del sistema di protezione civile (normativa nazionale e regionale di riferimento), si evidenziano in questo lavoro, le attività attribuite ai volontari della protezione civile, sulla base delle indicazioni che ad oggi sono state declinate a livello regionale dalla Regione Lombardia, ad oggi la più colpita per numero di contagi e ricoveri ospedalieri, attualmente poi seguite dalla maggior parte delle regione, ciascuna con il proprio sistema territoriale.
Nell’ambito dei Centri Operativo Comunale (COC), i volontari di protezione civile, oltre alle consuete attività di supporto alla struttura comunale, nella gestione degli aspetti logistici e amministrativi e delle TLC, possono svolgere ulteriori attività, con le prescrizioni indicate, condivise e concordate per gli aspetti sanitari di prevenzione con i referenti sanitari dell’unità di crisi regionale:
– supporto ai soggetti “fragili”, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai Sindaci dalle ATS, che
non manifestano sintomi del Covid-19, attività che può essere svolta senza nessuna misura di protezione individuale, mantenendo tutte le precauzioni di cui al DPCM 8.03.20;
– supporto ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi al Covid-19, attività che può essere svolta senza l’utilizzo precauzionale di DPI, mantenendo tutte le precauzioni di cui al DPCM 8.03.20, fatto salvo che il soggetto in quarantena indossi idonei DPI.
Altrimenti si fa riferimento al caso seguente;
– supporto ai soggetti positivi al Covid-19 ed isolati presso il proprio domicilio, attività che deve essere necessariamente svolta con l’utilizzo precauzionale di DPI, mantenendo tutte le precauzioni di cui al DPCM 8.03.20.
Il supporto così regolato riguarda le seguenti attività:
• la consegna di generi alimentari a domicilio
• la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente
• la consegna di altri beni di prima necessità.
In caso di ulteriori necessità di Volontari, non gestibili con le risorse a disposizione, il Sindaco potrà rivolgersi alla struttura provinciale di protezione civile.

Quali sono le misure previste nel decreto cura Italia a sostegno dei lavoratori degli ETS?

acassa integrazione in deroga
Applicata ai lavoratori di qualsiasi datore di lavoro, compresi gli enti del Terzo settore,
(esclusi i datori di lavoro domestico) e di qualsiasi dimensione.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi per accudire i figli sino ai 12 anni. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la
corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario
pubblico e privato accreditato
Estensione della durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Il periodo trascorso in quarantena è equiparato a malattia
A professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, (Art. 27)Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), (Art. 28) Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, (art 29) lavoratori del settore agricolo, (art 37)
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.
A tali lavoratori è riconosciuta un’indennità una tantum per il mese di marzo di 600 euro.

Quali sono altre le misure per il Terzo settore nel decreto cura Italia?

aDisposizioni in materia di terzo settore
Per tutti gli ETS posticipato l’adeguamento degli statuti al 31/10/2020. Le Onlus, OdV, e APS possono approvare i bilanci o rendiconti entro il 31/10/2020.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione già prevista per il settore turistico-alberghiero è estesa a enti che operano in vari ambiti di attività (es. sanità, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, etc) e anche ODV, APS e ONLUS senza limite di fatturato.
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I volontari di protezione civile hanno diritto del riconoscimento dei benifici di legge per l'assenza sul lavoro?

aSI.
Si pubblica un approfondimento di CSVnet e Studio Degani
In riferimento al quesito formulato, si evidenzia quanto segue.
Giova innanzitutto osservare che, ai sensi dell’art. 31 co.3 d. lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), «I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore».
L’art. 32 co.5 lett. b) prevede inoltre la partecipazione del volontario alle attività di «previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a),b) e c)», vale a dire emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi di singoli enti e amministrazioni, oppure di più enti e amministrazioni in via coordinata con mezzi e poteri straordinari per periodi limitati e predefiniti.
In relazione a tali situazioni, l’art. 32 enumera una serie di misure volte a garantire la partecipazione del volontario alle attività di protezione civile, quali:
– il rimborso delle spese sostenute
– il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a) (vale a dire l’integrazione del volontariato nell’organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata) – la garanzia della copertura assicurativa degli interessati; I predetti strumenti sono più analiticamente disciplinati all’art. 39 del citato decreto, il quale prevede che ai volontari iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’art. 34, impiegati nelle attività in situazioni di emergenza (di cui all’art. 7 precedentemente menzionate), anche su richiesta del Sindaco competente (come avvenuto nel caso oggetto di esame) o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, «mediante l’autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all’estero».
Il secondo comma dispone inoltre l’estensione del periodo di impiego di volontari a 60 giorni continuativi o 180 giorni all’anno, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, devono ritenersi garantiti i benefici di legge elencati – mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale nonché della copertura assicurativa – per quanto concerne i volontari iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, per periodi di 30 giorni continuativi o 90 giorni nel corso dell’anno, estendibili rispettivamente a 60 e 180 nelle situazioni di cui all’art. 7 del d. lgs. 1/2018.
Le istanze per ottenere il rimborso da parte dei datori di lavoro per le spese sostenute in occasione di attività ed interventi autorizzati e relative agli gli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate, nelle modalità di cui all’art. 40 del d.lgs. 1/2018, al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, il quale, effettuate le necessarie verifiche istruttorie provvede al rimborso nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Si conferma infine che, nell’attuale stato emergenziale, le stesse Regioni hanno dato indicazioni precise rispetto alla possibilità dei volontari di protezione civile di attivarsi anche su ulteriori attività di supporto. Nell’ambito infatti dei Centri Operativi Comunali (COC), i volontari di protezione civile, oltre alle consuete attività di supporto alla struttura comunale, nella gestione degli aspetti logistici e amministrativi e delle TLC, possono svolgere ulteriori attività, con le prescrizioni indicate, condivise e concordate per gli aspetti sanitari di prevenzione con i referenti sanitari dell’unità di crisi regionale:
– supporto ai soggetti “fragili”, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai Sindaci dalle ATS, che non manifestano sintomi del Covid-19, attività che può essere svolta senza nessuna misura di protezione individuale, mantenendo tutte le precauzioni di cui al DPCM 8.03.20;
– supporto ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi al Covid-19, attività che può essere svolta senza l’utilizzo precauzionale di DPI, mantenendo tutte le precauzioni di cui al DPCM 8.03.20, fatto salvo che il soggetto in quarantena indossi idonei DPI.
Altrimenti si fa riferimento al caso seguente;
– supporto ai soggetti positivi al Covid-19 ed isolati presso il proprio domicilio, attività che deve
essere necessariamente svolta con l’utilizzo precauzionale di DPI, mantenendo tutte le precauzioni di cui al DPCM 8.03.20.
In tale contesto, proprio il Sindaco nella sua qualità di autorità di Protezione Civile, potrà attivare i volontari del proprio Gruppo Comunale o di Associazioni di Protezione Civile convenzionate per lo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile nonché per quelle di supporto nella fase emergenziale, così come sopra descritte.