Termini per gli enti in trasmigrazione al RUNTS
Riproponiamo un articolo di Daniele Erler su cantieri del Terzo settore rispetto all’attuale fase di trasmigrazione.
Il cosiddetto decreto “Semplificazioni” (dl 73 del 2022) ha disposto la proroga del termine entro cui gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) avrebbero dovuto ultimare le verifiche sulle organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sottoposte al procedimento di “trasmigrazione”, garantendo in tal modo alle amministrazioni pubbliche più tempo per effettuare i relativi controlli.
Cambiano quindi le tempistiche di riferimento che erano state riassunte e schematizzate nell’articolo “Registro unico del Terzo settore: le date da segnare in agenda”.
Gli enti sottoposti al procedimento di trasmigrazione
Sui ricorda che gli enti sottoposti al procedimento di “trasmigrazione” sono le Odv e le Aps iscritte nei precedenti registri tenuti dalle Regioni e dalle Province autonome, le Aps iscritte nel precedente registro nazionale delle Aps gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle Aps nazionali.
Su un’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro è possibile consultare la lista degli enti iscritti a seguito di “trasmigrazione”, di quelli nei cui confronti sono state formulate richieste di integrazione e di quelli per cui è stato emesso un provvedimento di diniego nel perfezionamento della “trasmigrazione”.
Nel caso in cui l’ufficio Runts richieda integrazioni all’ente, quest’ultimo viene contattato attraverso pec (se comunicata) oppure posta tradizionale o email, per provvedere alla richiesta; se invece il procedimento di “trasmigrazione” è andato a buon fine, le organizzazioni ricevono comunicazione via pec.
Le nuove tempistiche per le verifiche delle Odv e delle Aps in trasmigrazione
Come evidenziato dalla linea del tempo sottostante, il termine per effettuare le verifiche degli enti in “trasmigrazione” non è più quello del 20 agosto 2022 bensì è spostato al 5 novembre 2022, e questo per effetto del periodo di sospensione dal 1° luglio al 15 settembre 2022 (77 giorni complessivi) disposto per l’appunto dal decreto “Semplificazioni”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito sul proprio sito internet ulteriori precisazioni circa la menzionata sospensione, evidenziando alcune casistiche.
La prima riguarda gli enti nei cui confronti gli uffici del Runts hanno formulato richieste istruttorie che risultano pendenti alla data del 30 giugno: i termini previsti dall’art. 31 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 entro cui dare riscontro alla richiesta sono sospesi per ricominciare a decorrere a partire dal 16 settembre 2022. Se un ufficio ha richiesto ad un ente alcune informazioni mancanti il 20 giugno 2022, quest’ultimo è chiamato a fornirle entro 60 giorni: con la nuova disposizione vengono conteggiati 10 giorni dal 20 al 30 giugno 2022 e i rimanenti 50 ripartono dal 16 settembre 2022.
La seconda casistica riguarda le richieste istruttorie formulate dagli uffici del Runts nel periodo che va dal 1° luglio al 15 settembre 2022: il computo del termine di riscontro da parte degli enti comincerà a decorrere dal 16 settembre 2022. Riprendendo l’esempio precedente, se la richiesta di integrazione delle informazioni fosse stata formulata dall’ufficio in data 25 luglio 2022 il termine dei 60 giorni decorre dal 16 settembre 2022.
Qualora, infine, l’ufficio Runts non abbia formulato alcuna richiesta istruttoria alla data del 30 giugno, il computo dei 180 giorni si arresta al 30 giugno 2022 e riprende a decorrere a partire dal 16 settembre 2022.
Nel caso in cui l’ufficio competente non emani alcuna richiesta istruttoria o un provvedimento espresso di diniego entro i menzionati 180 giorni (e quindi entro il nuovo termine del 5 novembre 2022), vale il meccanismo del silenzio assenso, e l’ente deve quindi essere iscritto al Runts nella sezione di provenienza.
La possibilità di adeguare lo statuto in assemblea ordinaria fino al 31 dicembre 2022
Un’altra importante novità recata dal decreto “Semplificazioni” è stata la reintroduzione della possibilità per Odv e Aps in “trasmigrazione” (nonché per le Onlus) di procedere all’adeguamento dello statuto ai sensi delle disposizioni del codice del Terzo settore con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
La facoltà di utilizzare le maggioranze meno gravose previste per tale assemblea può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2022 e può essere utilizzata anche per le richieste di modifica o integrazione statutaria richieste dagli uffici del Runts agli enti sottoposti al procedimento di “trasmigrazione”.
Si ricorda infine che la possibilità per le associazioni e le fondazioni di riunire gli organi sociali in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia stata espressamente contemplata nello statuto, vi era fino al 31 luglio 2022 e non è stata ulteriormente prorogata dagli ultimi provvedimenti normativi. Gli enti che invece hanno disciplinato nel proprio statuto tale modalità di riunione la possono ovviamente utilizzare anche dopo il predetto termine.
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