Modello di delega per RUNTS
Pubblichiamo l’articolo di Cantieri del Terzo settore e la notizia del Ministero delle Politiche sociali sulla possibilità di delegare ad operara sul RUNTS:
Qui il link all’informativa del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Qui il link al video tutorial per conferire la delega
Di seguito un estratto dal sito del Ministero:
La delega può essere di 2 tipi:
- delega alla compilazione e invio; il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
- delega alla compilazione, sottoscrizione e invio; il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).
La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica. Accedi qui al video tutorial sulla funzionalità di delega.
Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure, qui di seguito solo alcune delle novità introdotte che si intende sottolineare:
- Modifica dei termini per il deposito dei bilanci. L’art. 20, comma 5 del DM 106/2020 è modificato nel senso che il termine per il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica recepisce l’art. 48, comma 3 del CTS e favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare
- Aggiornamento annuale dei dati sociali. Modifica l’art. 20, comma 5 del DM 106/2020 nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Si evidenzia che, in ossequio al principio di trasparenza, l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificandosi in tal senso l’art.8, co.6 lett. r) D.M. 106/2020
- Procedure per l’acquisto della Personalità Giuridica. Il decreto opera una modifica all’art. 17 del DM 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale); mentre l’art. 16, comma 2 modificato chiarisce che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso
- Cancellazione dal Runts. Viene introdotto all’art. 23, co. 1, la lett. a bis) che contempla l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie; in tale ipotesi l’art. 24 co. 3 come modificato precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts
- Devoluzione del Patrimonio. Vengono dettagliate all’art. 25 del DM 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Si esplicita in tale ultima ipotesi, al secondo comma dell’art. 25, il principio per cui l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al RUNTS, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-bis) e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari
- Comunicazioni e notifiche. All’art. 6, comma 3 del DM 106/2020 la novella stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Importante è evidenziare che viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato)
- I comitati. Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica
- Altre novità riguardano i modelli standard di statuto. Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali (prevista dall’art. 47, comma 5 del CTS), l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard (art. 6 DM 2/2026). Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, poiché la prima è considerata un ETS tipico (art. 16 DM 2/2026). Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 co.1. lett. b) DM106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.
In conseguenza della soppressione dell’anagrafe delle ONLUS a decorrere dal primo gennaio 2026 viene esplicitato che il 31 marzo 2026 è il termine ultimo entro il quale gli enti già iscritti nella predetta anagrafe potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS (o al Registro delle imprese), al fine di acquisire la qualifica di ETS non dovendo in tal caso devolvere il proprio patrimonio.
Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.
Di seguito l’articolo di Cantiere del Terzo settore
È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il decreto ministeriale 13 gennaio 2026, che modifica il dm 106/2020, cioè il provvedimento che disciplina il funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le modalità di deposito degli atti e l’aggiornamento delle informazioni degli enti del Terzo settore. Il nuovo intervento non riscrive l’impianto del registro, ma introduce una serie di correzioni pratiche e chiarimenti attesi da tempo, con l’obiettivo di rendere più agevoli i rapporti tra enti e uffici del Runts e di sciogliere alcuni nodi applicativi emersi in questi anni.
Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per il legale rappresentante di delegare una persona individuata dall’ente per la compilazione, l’eventuale sottoscrizione e l’invio dell’istanza telematica di iscrizione. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 8 del dm 106/2020 prevede infatti che tale delega possa essere conferita con modalità telematiche, secondo quanto stabilito dall’allegato tecnico A, e che il documento generato dal sistema venga inserito automaticamente tra gli allegati della pratica. Si tratta di una modifica importante, perché riconosce formalmente una prassi organizzativa molto utile soprattutto per gli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono del supporto di consulenti, collaboratori amministrativi o persone di fiducia per la gestione operativa delle pratiche Runts.
La delega non resta confinata alla sola fase di prima iscrizione. Il decreto estende infatti questa possibilità anche ad altri adempimenti successivi, chiarendo che anche gli aggiornamenti e i depositi di atti e informazioni potranno essere effettuati dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa, oppure da un loro delegato ai sensi del nuovo articolo 8, comma 2-bis. Ci si augura che la possibilità di delegare ora venga resa disponibile quanto prima sulla piattaforma informatica del Runts. In parallelo, viene rafforzata la digitalizzazione del procedimento: le comunicazioni degli uffici verso gli enti del Terzo settore (Ets) avverranno prioritariamente tramite il sistema informatico del Runts.
Molto significativa è poi la parte del decreto dedicata alla devoluzione del patrimonio, tema particolarmente delicato quando un Ets si scioglie, si estingue, oppure viene cancellato dal Runts ma intende continuare a operare fuori dal perimetro del Terzo settore. Nel testo originario del dm 106/2020 l’articolo 25 si limitava a prevedere, in caso di prosecuzione dell’attività dopo la cancellazione, l’obbligo di devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di iscrizione al Runts. Il nuovo decreto mantiene questo principio, ma lo precisa meglio e soprattutto ne disciplina in modo puntuale la procedura documentale.
La prima novità è che, per le istanze di cancellazione rilevanti ai fini della devoluzione, deve essere allegata sin dall’inizio la richiesta di parere previsto dall’articolo 9 del codice del Terzo settore, a cura del legale rappresentante, della rete associativa cui l’ente aderisce, dei rispettivi delegati oppure del liquidatore. Il parere può riguardare, a seconda dei casi, il solo incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione al Runts oppure l’intero patrimonio residuo.
Quando la devoluzione riguarda soltanto l’incremento patrimoniale (sul tema si è in attesa della definizione e pubblicazione delle Linee guida per il calcolo dell’incremento patrimoniale, aspetto non affatto semplice), l’ente deve presentare una documentazione ben definita:
- una situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione, salvo l’esonero se la delibera è stata assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e il bilancio è già stato depositato; una attestazione di un revisore legale sull’entità e composizione del patrimonio, con indicazione dell’eventuale quota non soggetta a devoluzione;
- una dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere, rilasciata dal legale rappresentante di ciascun Ets beneficiario.
Per gli enti più piccoli, quelli che redigono il rendiconto per cassa, il decreto prevede una documentazione semplificata: rendiconto per cassa alla data della delibera, elenco dei beni o dichiarazione sostitutiva, e documentazione o autodichiarazione sull’eventuale patrimonio escluso dalla devoluzione. Se invece la devoluzione riguarda l’intero patrimonio residuo, la stessa documentazione va riferita all’intero patrimonio da devolvere.
Un ulteriore chiarimento importante riguarda il rapporto tra cancellazione e adempimento della devoluzione. Il nuovo testo dell’articolo 24 precisa che, nei casi previsti, la cancellazione dal Runts viene perfezionata una volta ricevuta la documentazione che comprova l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere reso ai sensi dell’articolo 9 del Codice. In altri termini, la devoluzione non è più descritta in modo generico come un adempimento successivo, ma viene strettamente collegata alla chiusura del procedimento di cancellazione.
Sempre in materia di cancellazione, il decreto introduce anche un passaggio nuovo per i casi di scioglimento senza rapporti giuridici pendenti: viene inserita nell’articolo 23 una nuova ipotesi di istanza di cancellazione corredata da una delibera di scioglimento dalla quale risulti che non vi sono rapporti giuridici non definiti. È un’aggiunta che prova a rendere più lineare la gestione dei casi meno complessi, pur lasciando fermo l’obbligo di rispettare, quando dovuta, la procedura di devoluzione.
Accanto a questi profili, il dm 13/2026 contiene anche altre modifiche operative:
- chiarisce il trasferimento della competenza territoriale in caso di cambio di sede;
- specifica meglio alcune informazioni da depositare: fra queste estende a tutti gli Ets, e non solo più alle Odv o Aps, il deposito degli elenchi dei soci non persone fisiche;
- estende la possibilità di allegare attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi;
- richiede, tra i documenti da depositare, anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti, e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.
Sono interventi meno vistosi, ma utili a rendere più coerente il sistema informativo e i controlli del registro.
Nel complesso, il nuovo decreto va letto come un intervento di manutenzione evolutiva del Runts: da un lato semplifica, perché consente agli enti di organizzarsi meglio attraverso la delega; dall’altro rende più rigorosi e trasparenti i passaggi legati alla fuoriuscita dal registro e alla devoluzione del patrimonio. Per gli Ets, soprattutto per quelli che stanno valutando una cancellazione dal Runts o che si trovano in fase di scioglimento, sarà ora ancora più importante programmare per tempo la documentazione patrimoniale e il confronto con gli uffici competenti.
Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.
Ecco un prospetto di dettaglio delle modifiche introdotte.
Qui il testo coordinato redatto da Cantiere terzo settore del dm 106 del 2020 con il dm 13 del 2026.