Raccolta fondi, donazioni e contributi

Raccolta fondi, donazioni e contributi

Gli enti (associazioni, fondazioni, Onlus) che nel corso dell’esercizio abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare annualmente sul proprio sito, o analogo portale digitale, o della rete associativa alla quale l’ente aderisce, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici con espressa indicazione di:

  • denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente;
  • denominazione e codice fiscale dell’ente pubblico erogante;
  • importo del contributo;
  • data dell’incasso;
  • causale del contributo.

Per l’individuazione dei contributi è necessario tener conto di tutte le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Non viene conteggiato a tali fini il contributo del 5 per mille.

Sono da considerarsi non solo i contributi monetari ma anche i contributi in natura (comodati d’uso gratuiti per immobili o altre risorse strumentali concessi in comodato, etc.), chiedendo alla amministrazione erogante il valore del bene ricevuto o, se non fosse possibile individuarlo, con riferimento al valore di mercato di un bene simile.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

Le donazioni agli enti del Terzo settore (Ets) consentono delle agevolazioni fiscali per il donatore, se rispettano determinate formalità.

Le donazioni in denaro per consentire tali agevolazioni devono essere effettuate tramite intermediario, banca, posta o altri sistemi di pagamento che lo rendano tracciabile.

Se effettuate da parte di persone fisiche, il donatore può detrarre dall’imposta sul reddito il 30% della donazione, il 35% se l’Ets è una organizzazione di volontariato (Odv), per un importo non superiore a 30.000 euro, oppure può dedurre dal reddito complessivo dichiarato l’intero importo della donazione ma fino ad un massimo del 10% del reddito stesso.

Se effettuate da parte di enti o società, il donatore può dedurre dal reddito complessivo dichiarato la donazione, non superando il limite del 10% del reddito. Se la deduzione risulta superiore al reddito è possibile sommare l’eccedenza alle deduzioni degli esercizi successivi ma non oltre il quarto. I diversi tipi di agevolazione non sono cumulabili ma alternativi.

La ricevuta della donazione, oltre a contenere tutti gli estremi del donatore e dell’Ets beneficiario, richiama le agevolazioni fiscali consentite al donatore.

Si ricorda di compilare il modello di proposta adattandolo alla propria realtà, eliminando parti non coerenti con l’organizzazione dell’ente.

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